Allegato
Comunicazione per l'esecuzione di opere temporanee o stagionali (CIL)
- per la CIL tardiva, presentata quando i lavori per la realizzazione delle opere sono iniziati, la sanzione è pari a 333,00 € (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16-bis, com. 3)
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- per CILA tardiva presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione la sanzione è pari a 333,00 € (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16-bis, com. 1)
- per CILA presentata quando l'intervento è già stato realizzato la sanzione è pari a 1.000,00 €
Segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)
Per SCIA presentata spontaneamente quando l’intervento è in corso di esecuzione la sanzione è pari a 2.000,00 € (Legge regionale 21/10/2004, n. 23, art. 18, com. 2).