Le opere di eliminazione delle barriere architettoniche hanno l’obiettivo di favorire il superamento e la rimozione di qualsiasi ostacolo che:
- limita o nega l'uso di spazi, edifici, strutture a tutti i cittadini
- impedisce la mobilità dei soggetti con difficoltà motoria, sensoriale e/o psichica, di natura permanente o temporanea.
Gli interventi che eliminano le barriere architettoniche sono soggetti a disciplina specifica e possono usufruire di contributi regionali.
Gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1 , let. b) purché non riguardino:
- gli immobili compresi i beni culturali di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- gli immobili con valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali
- le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio
- deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444
Devono in ogni caso essere rispettate:
- le leggi e i regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
- le prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
- le discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui i requisiti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari, di efficienza energetica, di superamento e non creazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive
- le normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico, gravanti sull'immobile
Approfondimenti
L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.
Per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche occorre presentare la segnalazione certificata di inizio dell'attività (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 13, com. 1, let. b) qualora riguardino:
- gli immobili compresi i beni culturali di cui al Decreto legislativo 22/01/2004, n. 42
- gli immobili con valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali
- le parti strutturali dell'edificio o siano privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e non rechino comunque pregiudizio alla statica dell'edificio
- deroghe alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali e al Decreto ministeriale 02/04/1968, n. 1444