La cremazione riduce in cenere le spoglie mortali, che sono poi raccolte in una particolare urna.
Chi, alla propria morte, vuole essere cremato deve lasciare le sue volontà:
- nel testamento
- iscrivendosi a una associazione riconosciuta che ha tra i propri fini la cremazione.
Se il defunto non lascia alcuna volontà, il coniuge o il parente più prossimo può decidere di farlo cremare con una dichiarazione espressa, sottoscritta (processo verbale) e firmata. Se ci sono più parenti dello stesso grado, la dichiarazione deve essere firmata da tutti.
La volontà del coniuge o dei parenti può risultare anche da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Decreto del Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285, art. 79).
La cremazione avviene in appositi forni crematori distribuiti su tutto il territorio nazionale e deve essere autorizzata dal Comune dove è avvenuto il decesso.
Dopo la cremazione, le ceneri possono essere:
- tumulate in un ossario, in un loculo già in concessione o in una tomba di famiglia
- affidate a un parente o disperse in base alle volontà espresse dal defunto.