Chiedere il rilascio del tesserino per hobbisti

Chiedere il rilascio del tesserino per hobbisti

Alle fiere promozionali e alle manifestazioni straordinarie possono partecipare, previo rilascio della concessione temporanea di posteggio, gli hobbisti. Questa categoria può partecipare fino a un massimo di 30 volte all'anno e possono vendere, barattare, proporre o esporre prodotti di modico valore.

Per partecipare gli hobbisti devono munirsi di un tesserino, rilasciato dal Comune dove si svolge la prima fiera promozionale o la manifestazione straordinaria scelta. Il tesserino ha validità annuale ed è rilasciato per un massimo di quattro anni, anche non consecutivi. Dopo i quattro anni di esercizio, si deve ottenere il rinnovo del tesserino per poter continuare a esercitare l'attività. Il tesserino non è cedibile o trasferibile.

Il Comune stabilisce le disposizioni di attuazione e le modalità operative per garantire il rispetto delle normative, nella programmazione della manifestazione e nel Regolamento comunale (Legge regionale 25/06/1999, n. 12).

Approfondimenti

Assegnazione di un posteggio

Prima dell'assegnazione del posteggio, si deve far vidimare all’organizzatore il tesserino, sul quale vengono indicati il nome della manifestazione e la data, e viene apposto un timbro una volta verificata la regolarità. Gli operatori devono far vidimare il tesserino dal Comune nel caso in cui la manifestazione sia gestita direttamente da esso.

Gli hobbisti  devono essere personalmente presenti nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione. Il prezzo di vendita dei prodotti non deve essere superiore a 250,00 € a pezzo, e a 1.000,00 € come somma complessiva.

Sanzione amministrativa

Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 a 1.500,00 nei seguenti casi:

  • assenza del titolare del tesserino identificativo o mancata esposizione del tesserino al pubblico o agli organi preposti alla vigilanza
  • mancata consegna al Comune, in occasione della vidimazione del tesserino, dell'elenco dei beni oggetto di vendita, baratto, proposta o esposizione, ovvero accertata incompletezza o non veridicità del medesimo elenco
  • vendita, baratto, proposta o esposizione di più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 €.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:18.24