Segnalare una presunta violazione di norme in materia ambientale

Segnalare una presunta violazione di norme in materia ambientale

Se un cittadino ritiene di aver individuato violazioni delle leggi in materia di tutela ambientale, igiene e sanità, può comunicare il problema al Comune che attiverà i controlli necessari per la verifica di quanto segnalato e adottando i provvedimenti di competenza per il ripristino della situazione a norma di Legge.

L'esposto in materia ambientale può essere presentato per:

  • abbandono di rifiuti
  • scarichi idrici
  • inquinamento dell’aria
  • emissione di cattivi odori
  • inquinamento acustico
  • presenza di amianto
  • inquinamento elettromagnetico.

Approfondimenti

Abbandono di rifiuti

Per abbandono di rifiuti s'intende la presenza, in un'area pubblica o privata, di rifiuti di varia natura, come materiali ingombranti, elettrodomestici fuori uso, lastre di eternit, bottiglie di plastica, carta, vetro, lattine, ecc.
Il divieto di abbandonare rifiuti è previsto dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 192 e sanzionato dal Decreto legislativo 03/04/2006 n. 152, art. 255, 256 e 256-bis.
Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per individuare il responsabile dell’abbandono. Assicura inoltre la rimozione dei rifiuti direttamente o con diffida/ordinanza in capo ai responsabili e/o ai proprietari dell’area su cui è stato fatto l’abbandono per il ripristino dello stato dei luoghi.

Informazioni utili: nella segnalazione è importante indicare, anche approssimativamente, la natura e la quantità dei rifiuti abbandonati.

Scarichi idrici

Una volta ricevuta la segnalazione, il Comune interviene per effettuare le opportune verifiche dirette con sopralluoghi interessando poi a seconda delle competenze gli enti terzi come ARPAE, gestore del servizio idrico, e se necessario adotta i necessari provvedimenti.

 

Inquinamento dell'aria

Se si ritiene che i fumi e le emissioni di un'attività produttiva siano causa di inquinamento atmosferico può essere chiesta una verifica al Comune, che potrà attivare ARPAE per i controlli del caso. ARPAE effettuerà un sopralluogo per verificare la provenienza dell’inquinamento, e nel caso lo stesso provenga da un’attività produttiva verificherà se la situazione sia regolare dal punto di vista tecnico e coerente con il regime amministrativo in cui opera l’azienda, in particolare in relazione ai limiti delle emissioni in atmosfera.

Eventuali violazioni sono segnalate all’autorità competente al rilascio delle autorizzazioni, al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti.

Emissione di cattivi odori

La molestia olfattiva è la presenza di un odore che altera lo stato di benessere e che, nei casi più gravi, può causare disagio e disturbo. Le tipologie più frequenti di molestie olfattive sono rappresentate da abbandono di rifiuti, fuoriuscita di gas, incendi, attività produttive o agro-zootecniche.

Alcuni casi possono essere associati ad emergenze vere e proprie, altri possono essere legati a condizioni croniche o cicliche legate a situazioni o impianti produttivi.

Inquinamento acustico

I controlli in materia di inquinamento acustico riguardano il rumore prodotto da:

  • attività commerciali o di servizio (bar, discoteche, esercizi commerciali, ecc.)
  • attività produttive (industrie, attività artigianali, ecc.)
  • infrastrutture di trasporto (strade, ferrovie, aeroporti)
  • attività temporanee (cantieri, manifestazioni temporanee e ricreative, ecc.).

A seguito di una segnalazione, il Comune provvede ad attivare un procedimento amministrativo che prevede, con la collaborazione di ARPA, sopralluoghi e rilevazioni strumentali di verifica del rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa.

Per questo motivo, chi ha presentato l’esposto deve garantire piena disponibilità in tutte le fasi del procedimento, consentendo l’accesso alla propria abitazione per le rilevazioni fonometriche sia da parte dei tecnici incaricati dalla parte disturbante che dei tecnici di ARPA, concordando modalità e tempi.

Le situazioni di disturbo all’interno dei condomini devono essere affrontati a livello condominiale o rivolgendosi alla giustizia ordinaria.

Le situazioni di disturbo, in ambiente esterno, riconducibili a schiamazzi oppure a rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili o all’interno di un ambiente abitativo, sono regolate dal Regio Decreto 19/10/1930, n. 1938, art. 659, com. 1 "Codice Penale" e vanno segnalate alle autorità competenti (Polizia Locale, Polizia di Stato, Carabinieri).

Informazioni utili: la segnalazione dovrà fornire le informazioni necessarie per una completa e corretta valutazione del problema (fonte, frequenza, orari, durata, ecc.)

Presenza di amianto

L'amianto o asbesto è un minerale naturale a struttura fibrosa, molto utilizzato in passato e il cui uso è stato vietato in Italia con la Legge 27/03/1992, n. 257. É pericoloso perché le fibre, molto sottili, tendono a sfaldarsi e, rimanendo sospese in aria, possono essere respirate causando gravi patologie a carico dell'apparato respiratorio.

Il Consiglio regionale dell'Emilia Romagna ha promulgato con Deliberazione della giunta regionale 04/12/2017, n. 1945, a seguito della quale è stato approvato il Piano regionale di protezione dall'amianto. Il piano si è posto una serie di obiettivi tra cui il completamento del censimento dei siti con presenza di amianto e la rimozione dell'amianto dal territorio regionale.

Censimento dei siti con presenza di amianto

Per effettuare il censimento dei siti con presenza di amianto i cittadini, in qualità di proprietari, amministratori condominiali, rappresentanti legali di edifici, box auto, capannoni industriali o agricoli, ecc., se riconoscono l'esistenza di materiali contenti amianto sono tenuti a notificarne la presenza compilando la Scheda 1.

Scarica la Scheda 1

Valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto

Per le sole coperture in cemento-amianto (comunemente chiamate "eternit") Regione Emilia Romagna ha approvato un algoritmo per valutarne le condizioni al fine di individuare gli interventi (monitoraggio o bonifica) che il proprietario dell'immobile o il responsabile dell'attività per il quale l'immobile viene usato, dovrà attuare.

Se i danni consistono in crepe, fessure evidenti o rotture della superficie si procede alla bonifica. Se invece la superficie appare integra, quindi in caso di danni meno evidenti, è necessario valutare lo stato di conservazione. 

Viene definito un metodo analitico attraverso il quale calcolare lo stato di degrado del materiale e quindi definire le azioni da compiere per eliminare i rischi.

A questo proposito è stata messa a disposizione una scheda di valutazione che attribuirà grazie alle ispezione visiva del materiale un punteggio di degrado del materiale.

In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

  • discreto (5-10):valutare lo stato della copertura, almeno ogni 3 anni, e adottare una specifica procedura operativa per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ed in generale per qualsiasi operazione di accesso, al fine di evitare il disturbo delle lastre
  • scadente (11-20): valutare lo stato della copertura annualmente e comunque prevedere un intervento di bonifica da effettuarsi entro 3 anni. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la bonifica entro un anno
  • pessimo (21-27):prevedere un intervento di bonifica** entro 18 mesi, privilegiando la rimozione come soluzione d’eccellenza. Nel caso di contiguità del manufatto a luoghi con presenza di persone e/o in vicinanza con scuole o luoghi di cura prevedere la rimozione entro 6 mesi, fatti salvi tempi più brevi secondo giudizio dell’Organo di controllo. In questi casi si propone di fare ricorso all’ordinanza emessa dall’Autorità Sanitaria Locale.

Quando l'intervento di bonifica prevede la rimozione del materiale, la ditta esecutrice deve presentare, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 256 del Decreto legislativo 09/04/2008, n. 81, il piano di lavoro alla A.U.S.L., competente per territorio.

Consulta le modalità di calcolo dell'indice di degrado

Per ulteriori informazioni, consulta il sito di ARPAE

Inquinamento elettromagnetico

Con il termine elettrosmog viene indicato l'inquinamento da radiazioni non ionizzanti, quali quelle prodotte dalle emittenti radiofoniche, dai cavi elettrici percorsi da correnti alternate di forte intensità (come gli elettrodotti) e dalle reti per telefonia mobile.

A seguito di segnalazioni di inquinamento elettromagnetico il Comune chiede l'intervento di ARPAE per accertare il rispetto:

  • dei valori limite di emissione
  • delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni.

In caso di mancato rispetto dei valori limite e/o delle prescrizioni vengono adottati i provvedimenti previsti dalla normativa.

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Ultimo aggiornamento: 06/04/2023 18:18.24