Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi (CEL)

Comunicare l'inizio dei lavori per interventi edilizi liberi (CEL)

Gli interventi edilizi liberi sono interventi che possono essere eseguiti senza nessun titolo abilitativo nel rispetto (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 1):

  • delle leggi e dai regolamenti in materia urbanistica ed edilizia
  • delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati
  • delle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa tecnica vigente
  • delle normative sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali e di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico.

Sono interventi edilizi liberi:

  • gli interventi di manutenzione ordinaria
  • gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW
  • gli interventi che eliminano le barriere architettoniche  sensoriali e psicologico-cognitive
  • gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, con le funzioni e le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-bis
  • le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili con le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6, co. 1, lett. b-ter
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che hanno carattere geognostico e che sono eseguite in aree esterne al centro edificato (sono escluse le attività di ricerca di idrocarburi) nonché i carotaggi e le opere temporanee per le analisi geologiche e geotecniche richieste per l'edificazione nel territorio urbanizzato
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali (sono compresi gli interventi su impianti idraulici agrari)
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati
  • le opere esterne per l'abbattimento e superamento delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive 
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici senza creazione di volumetria e con esclusione delle piscine
  • le modifiche funzionali di impianti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetria
  • installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 m³

Anche se non è richiesto alcun titolo abilitativo, è possibile presentare facoltativamente una comunicazione per notificare al Comune l'esecuzione dei lavori.

Approfondimenti

Opere ammissibili sui diversi elementi degli edifici

L'elenco indicativo delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio è contenuto nel Glossario edilizia libera approvato con Decreto ministeriale 02/03/2018.

Puoi trovare questa pagina in

Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
Ultimo aggiornamento: 07/06/2024 12:20.54