Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dalla Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7. Tra gli interventi che si possono eseguire liberamente sono comprese le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, soggette a comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 2, let. g).
Le opere temporanee dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica e dovranno essere rimosse quando non sono più necessarie, e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.
Approfondimenti
La mancata comunicazione della data d'inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti comporta una sanzione pecuniaria di 500,00 € (Legge Regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16 bis com. 1 e 3).