Comunicare l'esecuzione di opere temporanee o stagionali (CIL)

Comunicare l'esecuzione di opere temporanee o stagionali (CIL)

Gli interventi che possono eseguiti senza nessun titolo abilitativo sono individuati dalla Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7.  Tra gli interventi che si possono eseguire liberamente sono comprese le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, soggette a comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione senza dover attendere il rilascio di un titolo abilitativo (Legge regionale 30/07/2013, n. 15, art. 7, com. 2, let. g).

Le opere temporanee dovranno iniziare nel giorno indicato all'interno della modulistica e dovranno essere rimosse quando non sono più necessarie, e comunque entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dei lavori, comprensivi dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto.

Approfondimenti

Sanzione per mancata comunicazione

La mancata comunicazione della data d'inizio dei lavori e di rimozione delle opere dirette a soddisfare esigenze contingenti comporta una sanzione pecuniaria di 500,00 € (Legge Regionale 21/10/2004, n. 23, art. 16 bis com. 1 e 3).

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Aree tematiche: Casa
Sezioni: Istanze edilizie

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Ultimo aggiornamento: 10/05/2024 10:37.46